Il settore è quello dei prodotti alimentari, e di tutta la filiera che li riguarda: dal produttore degli imballaggi a quello delle macchine che movimentano/trasformano il cibo, dal fabbricante degli utensili da cucina al distributore finale.
Spesso da consumatori non ci si rende conto della complessa trafila che si cela dietro alla produzione di tanti oggetti e materiali, in special modo quelli che possono venire a contatto con i prodotti alimentari:
◼ un mestolo di silicone
◼ una vaschetta in alluminio
◼ un brick di cartone
◼ un contenitore in plastica
◼ un vasetto di vetro
◼ parti di una macchina per il settore food & beverage
sono solo alcuni esempi di uso quotidiano di gruppi di materiali e oggetti che a contatto con gli alimenti potrebbero mettere a repentaglio la nostra salute.
Come?
❌ Trasferendo sugli alimenti sostanze in quantità tali da diventare dannose
❌ Comportando una modifica inammissibile della composizione degli alimenti
❌ Causando un deterioramento delle caratteristiche organolettiche degli alimenti.
Nessuna paura, come sempre ci tutela la legge e in questo caso lo fa con il Regolamento CE 1935/2004 – MOCA.
PREMESSA SUI PRODOTTI ALIMENTARI
Dietro alla confezione di lasagne presa dal banco frigo del supermercato, o alla vaschetta di prosciutto, o alla busta di insalata già lavata c’è molto di più di ciò che vedi!
Ci sono i macchinari che lavorano gli alimenti, le attrezzature che li trasformano, i materiali che li confezionano, gli utensili e i recipienti da tavola e da cucina che tutti usiamo.
A ogni passaggio l’alimento viene a contatto con essi e, se non sono sufficientemente inerti, corrono il rischio di intaccarlo, modificarlo o trasferirgli sostanze che possono risultare dannose, e a volte fatali, per l’essere umano.
La Legge consente che vi siano oggetti e materiali destinati al contatto con prodotti alimentari che possono cambiarne la composizione o le proprietà organolettiche (Es. gli additivi alimentari, le botti di legno) per mantenere attive, migliorarne o controllarne le condizioni purché siano conformi alle direttive comunitarie di riferimento come il Regolamento CE 1935/2004 MOCA.
IL REGOLAMENTO EUROPEO MOCA
Con l’acronimo MOCA ci si riferisce a Materiali e Oggetti a Contatto con i prodotti Alimentari, ovvero a ciò che è destinato a venire a contatto direttamente o indirettamente con gli alimenti.
Il Regolamento CE 1935/2004 MOCA stabilisce i principi generali a cui gli Stati membri devono attenersi per garantire l’immissione sul Mercato Europeo di prodotti e materiali a contatto con gli alimenti dotati di un elevato livello di tutela della salute umana, con particolare attenzione all’impiego di materiali e oggetti Attivi o Intelligenti:
◼ materiali e oggetti ATTIVI
“materiali e oggetti destinati a prolungare la conservabilità o mantenere e migliorare le condizioni dei prodotti alimentari imballati. Essi sono concepiti in modo da incorporare deliberatamente componenti che rilascino sostanze nel prodotto alimentare imballato o nel suo ambiente, o le assorbano dagli stessi”
◼ materiali e oggetti INTELLIGENTI
“materiali e oggetti che controllano le condizioni del prodotto alimentare imballato o del suo ambiente”.
Entrambe le tipologie sono concepite per incorporare deliberatamente componenti “attivi” che vengono rilasciati nel prodotto alimentare, o che assorbono sostanze dallo stesso: una cosa è che la botte di legno rilascia i suoi componenti naturali, un’altra cosa è un contenitore di plastica che rilascia aldeidi o ammine per coprire il deterioramento dell’alimento, cambiandone addirittura il colore, e rischiando di conseguenza di fuorviare il consumatore con informazioni sbagliate che mettono a repentaglio la sua salute.
(puoi approfondire l’art. 4 del Regolamento Moca che definisce i Requisiti speciali per i materiali e gli oggetti attivi e intelligenti).
MISURE DI SALVAGUARDIA
Il Regolamento Moca rende prioritario stabilire delle procedure per l’adozione di misure di salvaguardia nei casi in cui oggetti o materiali a contatto con alimenti (Attivi e Intelligenti compresi) possono costituire un grave rischio per la salute umana, comprendenti controlli da effettuare in capo ad ogni Stato membro, e sanzioni “effettive, proporzionate e dissuasive” da infliggere nel caso di violazione.
Le richieste del Regolamento sono:
▶ i materiali e gli oggetti a contatto con gli alimenti devono essere prodotti in conformità alle buone pratiche di fabbricazione (GMP – Good Manufacturing Practices)
▶ l’etichettatura, la pubblicità e la presentazione di un materiale o di un oggetto non devono fuorviare il consumatore; deve essere fornita ad esempio un’indicazione specifica circa l’impiego di tali oggetti e materiali come la dicitura “per contatto con i prodotti alimentari” oppure il simbolo riprodotto nell’Allegato 2 del Regolamento
▶ la rintracciabilità dei materiali e oggetti a contatto con gli alimenti deve essere garantita in tutte le sue fasi attraverso l’etichettatura, le documentazioni/informazioni pertinenti e un adeguato sistema di individuazione delle imprese da cui e a cui sono stati forniti tali materiali e oggetti.
La responsabilità della conformità o delle eventuali violazioni è attribuita alla figura dell’Operatore Economico dell’Impresa, che il Regolamento definisce così:
◼ Operatore economico
“la persona fisica o giuridica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell’impresa posta sotto il suo controllo”
◼ Impresa
“ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fini di lucro, che svolga attività connesse con qualunque fase della lavorazione, della trasformazione e della distribuzione dei materiali e degli oggetti”(NDR a contatto con gli alimenti)
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ MOCA
Il Regolamento si riferisce inoltre in modo particolare a misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti come
🔸 metalli e leghe
🔸 vetro
🔸 siliconi
🔸 materie plastiche
🔸 carta e cartone
🔸 altri
per i quali sono necessari non solo limiti specifici, condizioni d’impiego, requisiti di purezza ecc. ma anche la redazione una Dichiarazione di conformità, ovvero di una dichiarazione scritta che attesti la conformità alle norme vigenti di questi specifici materiali e oggetti, da rendere disponibile alle Autorità competenti che la richiedono.
(puoi approfondire l’art. 5 del Regolamento Moca - Misure specifiche per gruppi di materiali e oggetti, l’art. 16 - Dichiarazione di conformità e l’Allegato I - Elenco di gruppi di materiali e oggetti che potrebbero essere disciplinati da misure specifiche).
CONCLUSIONI
Il Regolamento CE 1935/2004 MOCA è un importante punto di riferimento per ogni soggetto che svolga attività connesse a qualsiasi fase della lavorazione, trasformazione e distribuzione nella filiera dei prodotti alimentari.
Il cibo confezionato che acquistiamo non è solo quello che vediamo, bensì il risultato di azioni, comportamenti, attività e conformità a richieste legislative che hanno ancora una volta lo scopo di perseguire la sicurezza, garantendo in questo caso la salute umana.
Il Regolamento Moca con le sue indicazioni aiuta a facilitare il controllo, il ritiro dei prodotti difettosi, la divulgazione di corrette informazioni ai consumatori e l’attribuzione della responsabilità.
Devi redigere una Dichiarazione di conformità MOCA e non sai come fare?
Contattaci!
Consulta il Regolamento CE 1935/2004 MOCA 👇
Ph: pixabay.com