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LA DIRETTIVA 2000/14/CE RUMORE: SAI APPLICARLA?

LA DIRETTIVA 200014CE RUMORE - SAI APPLICARLA

 

La Direttiva 2000/14/CE – Rumore del Parlamento Europeo riguarda l'emissione acustica ambientale delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto, e stabilisce diverse prescrizioni con l’intento di:

  • proteggere persone e ambiente da un’eccessiva esposizione al rumore
  • promuovere la riduzione della emissione acustica ammessa
  • definire valori limite della potenza acustica di alcune tipologie di prodotti.

La direttiva Rumore è molto importante per il tema della sicurezza macchine, poiché aiuta a ridurre notevolmente il rischio rumore intrinseco in alcune di esse.

Il campo di applicazione di questa direttiva riguarda una vasta gamma di prodotti classificati come macchine e attrezzature da usare all’aperto in svariati settori (Allegato I), come ad esempio: 

✅ Decespugliatori

✅ Tagliaerba/tagliabordi

✅ Tagliasiepi

✅ Soffiatori/aspiratori di fogliame

✅ Motozappe

✅ Autospazzatrici

✅ Veicoli per la raccolta dei rifiuti

✅ Spartineve cingolati

✅ Trituratrici

✅ Gru a torre

✅ Gru mobili

✅ Autobetoniere

✅ Motopompe

✅ Gruppi elettrogeni

✅ Centraline idrauliche

✅ Idropulitrici

✅ Perforatrici

✅ Apripista (Dozer)

✅ Betoniere

ecc.

Sono escluse dal campo di applicazione di questa direttiva le macchine e attrezzature da usare all’aperto:

❌ progettate e costruite per scopi militari, di sicurezza o d’emergenza

❌ le macchine destinate al trasporto di merci o passeggeri su strada, rotaia, via aerea o navigabile.

 

IL RUMORE

Per comprendere meglio i contenuti della direttiva 2000/14/CE occorre conoscere la differenza tra le seguenti definizioni (Articolo 3):

“[…]

d) «livello di potenza sonora LWA», il livello di potenza sonora ponderato A in dB riferito a 1 pW quale definito in EN ISO 3744:1995 e EN ISO 3746:1995;

e) «livello di potenza sonora rilevato», un livello di potenza sonora determinato in base alle misurazioni di cui all’allegato III; i valori misurati possono essere rilevati da una sola macchina rappresentativa di questo tipo di macchine o attrezzature o dalla media di una serie di macchine

 f) «livello di potenza sonora garantito», un livello di potenza sonora determinato in base ai requisiti di cui all’allegato III, che include le incertezze legate alle variazioni di produzione e alle procedure di misurazione, il cui non superamento sia confermato dal fabbricante o dal suo mandatario stabilito nella Comunità in base agli strumenti tecnici applicati e citati nella documentazione tecnica.”

Ricordare quanto sopra è di fondamentale importanza perché:

  • Per i prodotti elencati nell’Articolo 12 (Macchine e attrezzature soggette a limiti di emissione acustica) la direttiva Rumore indica che il livello di potenza sonoro garantito NON deve superare il livello di potenza sonoro ammissibile, fornendo per ciascun tipo di prodotto i valori limite di potenza da rispettare (vedi esempio si seguito)

  • Per i prodotti elencati nell’Articolo 13 (Macchine e attrezzature soggette solo alla marcatura di rumorosità) invece la direttiva indica che è necessaria SOLO la marcatura di rumorosità

  

GLI OBIETTIVI DELLA DIRETTIVA 2000/14/CE

La Direttiva Rumore si focalizza sul raggiungimento dei seguenti obiettivi

  1. Armonizzare le legislazioni degli Stati membri sul livello di potenza acustica ammesso, per nr 57 tipi di macchine e attrezzature usate all’aperto la direttiva impone infatti la Marcatura di rumorosità, e per nr 22 di questi la direttiva fissa anche i valori limite di emissione acustica 
  1. Garantire la libera circolazione sul mercato europeo, purché i prodotti siano conformi alle prescrizioni della direttiva, rechino la marcatura CE, la Dichiarazione CE di conformità e l’indicazione del livello di potenza sonora garantito 
  1. Tutelare salute e benessere di persone e ambiente, anche attraverso la rilevazione di dati sul rumore da parte degli Stati membri, per consentire al consumatore una scelta informata sui livelli di emissione acustica dei prodotti in commercio.

 

GLI OBBLIGHI PER I FABBRICANTI DI MACCHINE E ATTREZZATURE DA USARE ALL’APERTO

La direttiva 2000/14/CE stabilisce che le macchine e attrezzature per l’uso all’aperto non possano essere immesse sul mercato o messe in servizio finché il Fabbricante (o il suo Mandatario) non abbia garantito la conformità dei prodotti alle disposizioni in essa contenuta.

Tra gli obblighi dei Fabbricanti previsti dalla direttiva Rumore, figurano i seguenti: 

  • Valutazione della conformità, la direttiva indica più procedure di valutazione per le diverse categorie di macchine e attrezzature in base alla loro tipologia come riportato negli Allegati VI, VII, VII; è necessario l’intervento di un organismo notificato per i prodotti soggetti a livelli di potenza sonora ammissibili, mentre può essere fatta una autocertificazione per i prodotti soggetti esclusivamente alla marcatura di rumorosità
  • Marcatura CE, deve essere applicata a ogni prodotto e deve essere visibile, leggibile, indelebile, chiara e univoca; inoltre deve essere integrata con l’indicazione dell’emissione acustica sotto forma di livello di potenza sonora garantito come riportato nell’Allegato IV
  • Documentazione tecnica, redazione della documentazione tecnica atta a valutare la conformità delle macchine e attrezzature alle prescrizioni della direttiva come indicato nell’Allegato V; tra gli altri elementi deve contenere la relazione tecnica sulle misurazioni del rumore effettuate, e gli strumenti tecnici applicati
  • Dichiarazione CE di conformità, deve accompagnare ogni prodotto per certificare che esso è conforme alle disposizioni della direttiva e deve essere redatta secondo quanto previsto dall’Allegato II; deve essere inviata all’autorità competente dello Stato membro in cui il Fabbricante risiede (o in cui immette sul mercato o mette in servizio le macchine e attrezzature) per consentire la raccolta di dati sul rumore, e deve essere conservata per 10 anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo esemplare del prodotto in questione
  • Misurazioni del rumore, devono essere effettuate seguendo Norme Tecniche di base e raccomandate relative all’emissione acustica, tenere conto di specifiche generali per misurare (test, prove) il livello di pressione sonora, e di condizioni operative per ogni tipo di macchina e attrezzatura come indicato nell’Allegato III.

  

 

CONCLUSIONI

La Commissione Europea definisce l’inquinamento acustico

uno dei principali problemi ambientali a livello locale in Europa

(Libro verde Politiche future in materia di inquinamento acustico).

Inoltre in Italia l’Ipoacusia da rumore è una delle malattie professionali più denunciate (Inail).

Anche da questo si comprende bene quanto sia importante la direttiva 2000/14/CE Rumore per promuovere la riduzione del rumore (con i rischi che porta con sé) e la tutela della salute e dell’ambiente, imponendo ai Fabbricanti il rispetto di limiti di emissione acustica (per alcune tipologie di prodotti) e l’apposizione della marcatura di rumorosità (per altre tipologie di prodotti). 

La direttiva si applica a tutte le macchine e attrezzature destinate a funzionare all'aperto, a eccezione di quelle utilizzate per scopi militari o di sicurezza, e definisce i valori di emissione acustica, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura CE, la documentazione tecnica e la rilevazione dei dati sull'emissione sonora relativi a queste tipologie di prodotti.

 

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