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La direttiva Macchine 2006/42/CE è il punto di riferimento per la progettazione e produzione di macchine e semi-macchine conformi ai requisiti di legge europei in materia di sicurezza e tutela della salute.

ATTENZIONE

La direttiva Macchine sarà applicabile fino al giorno 20/01/2027, data in cui verrà abrogata

e sostituita dal Regolamento UE 2023/1230 Macchine.

PARTIAMO DAL PRINCIPIO

Uno degli obiettivi dell’Unione Europea è quello di garantire nell’intero territorio comunitario la sicurezza e la tutela delle persone, siano esse consumatori o lavoratori, avvalendosi del puntuale e costante monitoraggio del mercato da parte delle autorità di controllo designate da ciascun Stato membro.

I settori industriali come ad esempio quello della meccanica, sono fra quelli più soggetti al rischio di incappare in situazioni anche gravi, a causa dell’elevata pericolosità derivante troppo spesso dall’uso delle macchine.

 

Da qui proviene l’elemento fondante della direttiva Macchine 2006/42/CE:

Il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell’economia comunitaria. Il costo sociale dovuto all’alto numero di infortuni provocati direttamente dall’utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione.

Per questo motivo si è ritenuto opportuno istituire un quadro giuridico armonizzato dai vari Stati, che determini in primis i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute da rispettare nella progettazione e fabbricazione delle macchine immesse sul mercato, e che consenta agli Stati anche di svolgere l’attività essenziale di sorveglianza del mercato applicando in modo corretto ed uniforme le disposizioni comuni dettate per un miglioramento del livello di sicurezza delle macchine immesse sul mercato europeo.

Capostipite in questa materia è stata la direttiva 89/392/CEE, che ha ceduto il passo alla direttiva 98/37CE, poi abrogata con il passaggio alla direttiva Macchine 2006/42/CE che è ancora in fase di revisione (iniziata a gennaio 2019).

DESTINATARI DELLA DIRETTIVA MACCHINE

La direttiva Macchine si rivolge:

  • a ciascun Stato membro dell’Unione Europea, definendoli come soggetti responsabili di assicurare sul proprio territorio un’applicazione efficace della direttiva, e di garantire un’effettiva sorveglianza del mercato adottando tutti i provvedimenti utili affinché le macchine possano circolare sul territorio comunitario (SEE) unicamente se soddisfano le disposizioni della direttiva, e non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone (e all’occorrenza di animali domestici e beni in generale)
  • a fabbricanti di macchine o ai loro mandatari, definendoli come soggetti responsabili delle azioni necessarie a dar prova di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute definiti dalla direttiva, dello svolgimento di una valutazione dei rischi e della redazione di un fascicolo tecnico della costruzione della macchina che si intende immettere sul mercato (in assenza di un fabbricante viene considerata tale la persona fisica o giuridica che mette in servizio o immette sul mercato la macchina).

CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA MACCHINE E DEFINIZIONI

Le disposizioni della Direttiva 2006/42/CE Macchine si applicano a:

  1. macchine
    una macchina è
    — un insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata
    — un insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento
    — un insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione,
    — insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
    — un insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta
  2. attrezzature intercambiabili
    un’attrezzatura intercambiabile è
    un dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile
  3. componenti di sicurezza
    un componente è
    — destinato ad espletare una funzione di sicurezza
    — immesso sul mercato separatamente
    — il cui guasto e/o malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza delle persone e
    — che non è indispensabile per lo scopo per cui è stata progettata la macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri componenti.
    (l’allegato V della direttiva Macchine contiene un elenco indicativo delle componenti di sicurezza)
  4. accessori di sollevamento
    componenti o attrezzature non collegate alle macchine per il sollevamento, che consentono la presa del carico, disposti tra la macchina e il carico oppure sul carico stesso, oppure destinati a divenire parte integrante del carico e ad essere immessi sul mercato separatamente. Anche le imbracature e le loro componenti sono considerate accessori di sollevamento
  5. catene, funi e cinghie
    catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di sollevamento come parte integrante di macchine per il sollevamento o di accessori di sollevamento
  6. dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
    componenti amovibili destinati alla trasmissione di potenza tra una macchina semovente o un trattore e una macchina azionata, mediante collegamento al primo supporto fisso di quest’ultima. Allorché sono immessi sul mercato muniti di ripari, vanno considerati come un singolo prodotto
  7. quasi-macchine
    insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla direttiva.

IMMISSIONE SUL MERCATO E MESSA IN SERVIZIO

Le disposizioni della direttiva Macchine si applicano a macchine e quasi-macchine che devono essere immesse sul mercato, oppure messe in servizio. Vediamo la differenza:

  • immissione sul mercato, è la prima messa a disposizione, all’interno della Comunità, a titolo oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di distribuzione o di utilizzazione
  • messa in servizio, è il primo utilizzo, conforme alla sua destinazione, all’interno della Comunità, di una macchina oggetto della direttiva.

A proposito di questo argomento la direttiva Macchina va più in profondità, esplicando in modo dettagliato ciò che il fabbricante (o il suo mandatario) deve fare prima di immettere sul mercato e/o in servizio una macchina:

  1. accertarsi che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati dall’allegato I
  2. accertarsi che il fascicolo tecnico sia disponibile
  3. fornire le informazioni necessarie, quali ad esempio le istruzioni
  4. espletare le appropriate procedure di valutazione della conformità
  5. redigere la dichiarazione CE di conformità e accertarsi che accompagni la macchina
  6. apporre la marcatura CE.

Ognuno di questi punti viene ulteriormente dettagliato, definendone principi e obiettivi.

PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ

La direttiva Macchine, come altre direttive, rientra nel gruppo delle direttive “nuovo approccio”: essa infatti non indica più come le direttive “vecchio approccio” gli obiettivi di sicurezza da raggiungere e le modalità per farlo, bensì soltanto gli obiettivi lasciando ai fabbricanti piena libertà di azione sulle strade da percorrere per arrivarvi.

La direttiva Macchine in ogni caso fornisce delle indicazioni di presunzione di conformità:

  • si presume che le macchine provviste della marcatura CE e accompagnate dalla relativa dichiarazione CE di conformità rispettino le disposizioni della Direttiva Macchine
  • si presume che le macchine costruite in conformità di una norma armonizzata siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute coperti dalla norma stessa.

MACCHINE E QUASI-MACCHINE

Le macchine e le quasi-macchine vengono trattate in modo differente per le procedure di valutazione della conformità.
Se per le macchine infatti occorre verificare se si tratti di

  1. macchine non contemplate nell’Allegato IV (cioè non potenzialmente pericolose)
  2. macchine contemplate nell’Allegato IV (cioè potenzialmente pericolose) e fabbricate in conformità alle norme armonizzate
  3. macchine contemplate nell’Allegato IV (cioè potenzialmente pericolose) ma fabbricate non rispettando (o rispettando solo in parte) le norme armonizzate

e a seconda dei casi si procederà ad una procedura di valutazione della conformità differente (solo interna oppure con anche l’intervento di un organismo di verifica), per le quasi-macchine non è necessaria alcuna procedura di valutazione della conformità, bensì occorre:

  • preparare la pertinente documentazione tecnica, come da Allegato VII, parte B
  • preparare le istruzioni per l’assemblaggio, come da Allegato VI

redigere la dichiarazione di incorporazione come da Allegato II.

MARCATURA CE

La marcatura CE rappresenta la fase di chiusura dell’iter certificativo CE di una macchina, e si svolge applicandovi in modo visibile, leggibile e indelebile una targhetta comprendente anche il simbolo CE conformemente al modello fornito nell’Allegato III.

Ogni marcatura, segno e iscrizione che possano indurre in errore i terzi circa il significato o il simbolo grafico (o entrambi) della marcatura CE, sono vietati. Sulle macchine può essere apposta ogni altra marcatura, purché questa non comprometta la visibilità, la leggibilità ed il significato della marcatura CE.

Una marcatura CE è considerata non conforme se:

  1. l’apposizione della marcatura CE a titolo della direttiva Macchine su prodotti non oggetto della medesima
  2. l’assenza della marcatura CE e/o della dichiarazione CE di conformità per una macchina
  3. l’apposizione, su una macchina, di una marcatura diversa dalla marcatura CE e vietata a norma dalla direttiva stessa.

Quando uno Stato membro constata la non conformità della marcatura alle disposizioni della direttiva il fabbricante, o il suo mandatario, ha l’obbligo di rendere il prodotto conforme e di far cessare l’infrazione alle condizioni stabilite dallo Stato membro.

Nel caso in cui persista la mancanza di conformità, lo Stato membro adotta tutte le misure atte a limitare o vietare l’immissione sul mercato del prodotto o a garantirne il ritiro dal mercato secondo la procedura dettata dalla direttiva.

ALLEGATI DELLA DIRETTIVA MACCHINE

Fondamentale è la conoscenza degli Allegati di una direttiva, quelli della direttiva Macchine sono i seguenti:

  1. Allegato I – vi si trovano i Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine con specifiche riguardo a
    ◼ Requisiti supplementari per
    – Macchine alimentari e macchine per prodotti cosmetici o farmaceutici
    – Macchine portatili tenute e/o condotte a mano
    – Macchine per la lavorazione del legno e di materie con caratteristiche fisiche simili
    ◼ Requisiti supplementari per ovviare ai pericoli dovuti alla mobilità delle macchine
    ◼ Requisiti supplementari per prevenire i pericoli dovuti ad operazioni di sollevamento
    ◼ Requisiti supplementari per le macchine destinate ad essere utilizzate nei lavori sotterranei
    ◼ Requisiti supplementari per le macchine che presentano particolari pericoli dovuti al sollevamento di persone

  2. Allegato II – vi si trova un approfondimento su
    ◼ la Dichiarazione CE di conformità di una macchina
    ◼ la Dichiarazione di incorporazione di quasi-macchine
    ◼ la custodia delle Dichiarazioni

  3. Allegato III – vi si trova un approfondimento sulla marcatura CE di conformità

  4. Allegato IV – vi si trovano le categorie di macchine che necessitano di una verifica da parte di Ente Notificato e di procedure di conformità specifiche, dato l’elevato rischio di pericolosità che portano con sé

  5. Allegato V – vi si trova l’elenco indicativo dei componenti di sicurezza

  6. Allegato VI – vi si trovano le istruzioni per l’imballaggio delle quasi-macchine

  7. Allegato VII – vi si trovano le specifiche relative al Fascicolo tecnico per le macchine e la Documentazione tecnica pertinente per le quasi-macchine

  8. Allegato VIII – vi si trova la Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine

  9. Allegato IX – vi si trova l’Esame CE del tipo (modello rappresentativo di una macchina

  10. Allegato X – vi si trova la Garanzia qualità totale, cioè descrive la valutazione della conformità di una macchina di cui all’Allegato IV fabbricata applicando un sistema di qualità totale

  11. Allegato XI – vi si trovano i Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi

 

Qui puoi scaricare il documento Direttiva Macchine 2006/42/CE